Il processo legislativo in materia di accessibilità risponde alle esigenze di trasparenza dell’azione pubblica, configurando diverse forme di accesso.
I differenti sistemi di accesso dipendono da diversi ordini di legittimazione e grado di trasparenza.
In particolare, la normativa vigente prevede:
· Accesso ai documenti amministrativi ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni il cui iter procedimentale rimane invariato e può essere inoltrato da chi ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.
· Accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
· Accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016.
La richiesta può essere inoltrata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
pzic82600b@istruzione.it
pzic82600b@pec.istruzione.it
Ufficio competente per la presentazione diretta della domanda. recapiti telefonici, orari di accesso:
Ufficio Protocollo
Via Provinciale 183 – 85050 Villa D’agri fraz. di Marsicovetere (PZ)
e-mail: pzic82600b@istruzione.it
Tel 0975352072
Orario di accesso dal lunedì al sabato dalle ore 11,30 alle ore 13,30
In caso di inerzia, il Responsabile del Potere Sostitutivo, ai sensi dell’Art. 5, c. 4 del d.lgs. n. 33/2013 è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni) istituito presso l‘USR Basilicata.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Accesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016
FOIA (Freedom of Information Act)
(Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria)
L’accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.
Come esercitare il diritto
La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti di interesse per i quali si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento.